 
                         possono eliminare o perlomeno contenere le ICA (infezioni correlate all’assistenza) con una notevole riduzione dei costi per le strutture ospedaliere e di cura. Non va dimenticato, inoltre, che i progetti di investimento del PNRR sono suddivisi in 16 componenti, raggruppate a loro volta in 6 missioni. Tra queste la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) e la Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) sono due capisaldi di tutto il Piano di Ripresa che riguardano direttamente il settore del Cleaning Professionale. Il PNNR coinvolge anche il mercato pubblico visto che quest’ultimo occupa, con tutto l’indotto, tra il 20 e il 30% del PIL nazionale, motivo per cui la Pubblica Amministrazione (PA) rimane il player più importante nell’acquisto di beni e servizi. Questa è la ragione che ha indotto l’UE a pretendere dall’Italia, in cambio dei finanziamenti, anche una riforma sugli appalti pubblici per renderli più semplici e adeguati al mercato.Su questo tema, in relazione agli aspetti più interessanti per il comparto del Cleaning, è intervenuto l’avvocato Massimiliano Brugnoletti, Studio Legale Brugnoletti e Associati di Roma, al convegno digitale CleaningPiù durante la sessione dal titolo “PNRR. Una reale opportunità per il settore?”.Il nuovo codice dei contratti pubblici o nuovo codice degli appaltiIl nuovo codice dei contratti pubblici è una delle riforme strutturali più importanti del nostro ordinamento in risposta al PNRR. Tale riforma, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, dovrebbe essere operativa dal 1° aprile 2023, nonostante da più parti, proprio in ragione dell’importanza strategica del decreto legislativo e della complessità delle questioni in esso disciplinate, se ne chiede lo slittamento per apportare modifiche migliorative.“È già successo in passato – motiva questa richiesta l’Avvocato Brugnoletti – con la riforma 50/2016 approvata nella primavera del 2016, di assistere nei primi mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice al tracollo delle gare. Vista la necessità di dover spendere subito i fondi del PNRR non possiamo permetterci in questo momento storico uno stallo di quel tipo. In effetti, abbiamo un problema soprattutto di stazioni appaltanti non sufficientemente professionalizzate, ovvero, non capaci di
 possono eliminare o perlomeno contenere le ICA (infezioni correlate all’assistenza) con una notevole riduzione dei costi per le strutture ospedaliere e di cura. Non va dimenticato, inoltre, che i progetti di investimento del PNRR sono suddivisi in 16 componenti, raggruppate a loro volta in 6 missioni. Tra queste la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) e la Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) sono due capisaldi di tutto il Piano di Ripresa che riguardano direttamente il settore del Cleaning Professionale. Il PNNR coinvolge anche il mercato pubblico visto che quest’ultimo occupa, con tutto l’indotto, tra il 20 e il 30% del PIL nazionale, motivo per cui la Pubblica Amministrazione (PA) rimane il player più importante nell’acquisto di beni e servizi. Questa è la ragione che ha indotto l’UE a pretendere dall’Italia, in cambio dei finanziamenti, anche una riforma sugli appalti pubblici per renderli più semplici e adeguati al mercato.Su questo tema, in relazione agli aspetti più interessanti per il comparto del Cleaning, è intervenuto l’avvocato Massimiliano Brugnoletti, Studio Legale Brugnoletti e Associati di Roma, al convegno digitale CleaningPiù durante la sessione dal titolo “PNRR. Una reale opportunità per il settore?”.Il nuovo codice dei contratti pubblici o nuovo codice degli appaltiIl nuovo codice dei contratti pubblici è una delle riforme strutturali più importanti del nostro ordinamento in risposta al PNRR. Tale riforma, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, dovrebbe essere operativa dal 1° aprile 2023, nonostante da più parti, proprio in ragione dell’importanza strategica del decreto legislativo e della complessità delle questioni in esso disciplinate, se ne chiede lo slittamento per apportare modifiche migliorative.“È già successo in passato – motiva questa richiesta l’Avvocato Brugnoletti – con la riforma 50/2016 approvata nella primavera del 2016, di assistere nei primi mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice al tracollo delle gare. Vista la necessità di dover spendere subito i fondi del PNRR non possiamo permetterci in questo momento storico uno stallo di quel tipo. In effetti, abbiamo un problema soprattutto di stazioni appaltanti non sufficientemente professionalizzate, ovvero, non capaci di cogliere le importanti novità introdotte da questo nuovo codice. La reale necessità di posticipare la sua entrata in vigore si scontra però col fatto che l’Europa varerà le nuove direttive sugli acquisti della PA nel 2024 a cui possiamo ipotizzare, nel 2026, un nuovo codice appalti: quindi più tempo aspettiamo e più il codice 2023 avrà vita breve.”“Questo nuovo codice dei contratti ha un approccio rivoluzionario – prosegue Brugnoletti – perché è la prima volta che in una legge le norme sono precedute dai princìpi. Infatti, nel primo capitolo della bozza del nuovo codice i primi 12 articoli sono in realtà i princìpi che, generalmente, danno la chiave di lettura di ogni norma. In particolare, i due princìpi fondamentali dettati dagli articoli 1 e 2 sono i capisaldi del nuovo codice e devono essere la linea comportamentale dell’azione sia della PA che degli operatori economici.”I due principi cardine di cui parla l’Avvocato Brugnoletti sono:
 cogliere le importanti novità introdotte da questo nuovo codice. La reale necessità di posticipare la sua entrata in vigore si scontra però col fatto che l’Europa varerà le nuove direttive sugli acquisti della PA nel 2024 a cui possiamo ipotizzare, nel 2026, un nuovo codice appalti: quindi più tempo aspettiamo e più il codice 2023 avrà vita breve.”“Questo nuovo codice dei contratti ha un approccio rivoluzionario – prosegue Brugnoletti – perché è la prima volta che in una legge le norme sono precedute dai princìpi. Infatti, nel primo capitolo della bozza del nuovo codice i primi 12 articoli sono in realtà i princìpi che, generalmente, danno la chiave di lettura di ogni norma. In particolare, i due princìpi fondamentali dettati dagli articoli 1 e 2 sono i capisaldi del nuovo codice e devono essere la linea comportamentale dell’azione sia della PA che degli operatori economici.”I due principi cardine di cui parla l’Avvocato Brugnoletti sono:Fabio Chiavieri
 
                                    