Valutare e risolvere i problemi specifici di aziende pubbliche e private
Il testo unico, come è scritto nell’art. 74 D.Lgs. 81/08, comma 1 definisce il dispositivo di protezione individuale (in seguito DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio”.
Non costituiscono invece DPI:
Nell’articolo 76 D.Lgs 81/08 c’è invece scritto che “i DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni”.
Nuovi accordi sulla formazione (novità in vigore dal 26 gennaio 2012)
La protezione degli arti superiori si realizza tramite guanti, ma anche con protettori dell’avambraccio.
Le categorie di rischi da cui proteggersi sono molteplici e molte sono quindi le tipologie di guanti, ognuna delle quali viene sottoposta a prove specifiche.
I guanti, esclusi quelli per elettricista e i chirurgici, hanno alcuni requisiti generali, per esempio, di ergonomia, innocuità, comfort ed efficienza definiti da una norma generale (EN 420) e hanno, inoltre, regole comuni per marcatura e tipo di istruzioni che devono essere fornite.
Il rischio specifico da cui il guanto protegge è individuato da pittogrammi la cui apposizione e i relativi livelli di prestazione sono soggetti a precise norme. Solo per i dispositivi di prima categoria non sono previsti pittogrammi.
Nella protezione degli arti inferiori possiamo distinguere calzature di sicurezza, calzature protettive e calzature da lavoro per uso professionale diverse, essenzialmente per le caratteristiche del puntale e la resistenza della suola a idrocarburi. Sono indicate da tre sigle (S, P, O).
I requisiti di base quali la resistenza allo strappo, all’abrasione, la permeabilità al vapore, la tenuta tomaia/suola, l’antiscivolo della suola e la resistenza della suola agli idrocarburi (eccetto per le calzature da lavoro in cui è però presente un requisito specifico), si distinguono in due codici diversi a seconda del materiale e del tipo di lavorazione, come segue:
Codice di designazione I
Calzature di cuoio e altri materiali, escluse calzature interamente di gomma o materiale polimerico
Codice di designazione II
Calzature interamente di gomma (completamente vulcanizzate) o materiale polimerico (completamente stampate)
Ai requisiti di base si aggiungono quelli supplementari per applicazioni particolari, defi niti come segue:
Sono previste, inoltre, categorie che contemplano alcune delle combinazioni più diffuse fra requisiti di base e requisiti supplementari:
Norma di riferimento
Presenza puntale