Il quesito ci induce a focalizzare l’attenzione su di un argomento sottovalutato e cioè sull’applicazione delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori autonomi e sulla individuazione del garante di sicurezza nei confronti di tali figure. Per lavoratore autonomo, di cui all’art. 2222 del codice civile, articolo richiamato dallo stesso art. 21 D.L- gs 81/08, si intende un prestatore d’opera che compie un lavoro per conto di un committente.
L’art. 21, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 recita:
Con il D. Lgs. n. 106/2009 sono state confermate le disposizioni già contenute nell’allegato XVII e inerenti la verifica che il committente deve effettuare prima di affidare dei lavori in appalto sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e con esso è stato ribadito che il lavoratore autonomo fra i requisiti tecnico-professionali, dei quali deve dimostrare al committente il possesso, vi è quello della sua formazione e della sua sorveglianza sanitaria se richieste dal D. Lgs. n. 81/2008.
In realtà l’allegato XVII si riferisce alla verifica dell’idoneità tecnico professionale che il committente è tenuto a fare nei confronti dei lavoratori autonomi quando vanno a operare nel settore dei cantieri temporanei o mobili, essendo l’allegato stesso richiamato nell’ambito dell’art. 90 comma 1 lettera a) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda appunto tali cantieri temporanei o mobili ma, per quanto si può leggere nell’art. 26 comma 1 lettera a), inserito nel Titolo I dello stesso decreto, che invece riguarda tutti i tipi di attività lavorative, si attende che un apposito D.P.R fissi, su proposta della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, le modalità per la verifica tecnico professionale dei lavoratori autonomi in qualunque settore lavorativo vanno a operare, modalità queste che si presume saranno allineate a quelle di cui all’allegato XVII sui cantieri temporanei o mobili, non fosse altro che per un criterio di uniformità.
Alla luce di quanto sopra detto e sulla base anche di una osservazione (cioè che, mentre le disposizioni di cui all’art. 21 comma 1 sono dotate di sanzioni nei confronti degli inadempienti, la violazione di cui al comma 2 non è invece provvista di copertura sanzionatoria perché appunto si tratta di facoltà) si ritiene, da una lettura coordinata dell’art. 21 - così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e del citato Allegato XVII (l’argomento è meritevole di un ulteriore chiarimento) - di poter dare al momento, per quanto riguarda gli obblighi, le facoltà e i requisiti inerenti i lavoratori autonomi, una precisa interpretazione. Appunto, l’interpretazione secondo la quale - fermo restando che sussistono in ogni caso a carico dei lavoratori autonomi gli obblighi relativi all’uso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008, all’uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento specifico della propria attività nonché all’uso di apposita tessera di riconoscimento quando effettuino la loro prestazione in regime di appalto e subappalto - per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria e la formazione, gli stessi hanno la facoltà di effettuarle nel caso che lavorino per proprio conto, ma dovranno invece farle nel caso in cui si rechino, nell’ambito di un appalto, a prestare la propria attività lavorativa per conto di un committente e ciò perché è da questi richiesto, in quanto lo stesso è tenuto per legge, con obbligo sanzionato penalmente, a verificare la loro idoneità tecnico professionale.
Si rammenta a questo proposito che la mancata verifica della idoneità tecnico - professionale dei lavoratori autonomi - se agli stessi sono affidati dei lavori nei cantieri temporanei o mobili - comporta a carico del committente per cui viene realizzata l’opera o del responsabile dei lavori una sanzione prevista dall’art. 157 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , mentre la mancata verifica da parte del committente datore di lavoro della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi nel caso di lavori affidati in appalto in altri settori di attività lavorative, è prevista dall’art. 55 dello stesso decreto legislativo.
Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti a carico delle società, si fa presente che per esse, se i soci prestano la loro attività lavorativa per conto delle società stesse, valgono tutte le considerazioni finora svolte qualunque sia la loro natura giuridica e qualunque sia la loro entità. Tutto ciò è comprensibile se solo si pensa che, secondo quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 riportante la definizione di lavoratore, una società è equiparata a una organizzazione di lavoro nella quale un socio è individuato come datore di lavoro e gli altri soci sono equiparati ai lavoratori subordinati.